Ordine della Prefettura Marittima del 02 giugno 2020

Trovate qui sotto l’ordine prefettizio del 02 giugno 2020, relativo alla regolamentazione delle navi e delle attività marittime.

DECRETO PREFETTIZIO N. 104/2020 CHE DISCIPLINA LA NAVIGAZIONE DELLE NAVI E LE ATTIVITÀ MARITTIME NELLE ACQUE INTERNE E TERRITORIALI FRANCESI DEL MEDITERRANEO PER FAR FRONTE ALL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS DEL 2019 (COVID-19).

Elenco degli articoli del decreto del 02 giugno 2020:
ARTICOLO 1 Il presente decreto si applica dal 2 giugno al 15 giugno 2020, compreso, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nonché nei corpi idrici delle lagune e degli stagni salati del demanio marittimo pubblico.
ARTICOLO 2 Presso le spiagge vietate al pubblico dal Prefetto del Dipartimento, ai sensi dell’articolo 46 del decreto n. 2020-663 del 31 maggio 2020, sono vietati, in una fascia costiera di 300 metri, l’arresto e l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto, il varo di imbarcazioni e moto d’acqua delle stesse.
Le restrizioni relative all’arresto e all’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto non si applicano in caso di rischi per le persone o per la sicurezza marittima.
ARTICOLO 3 L’ingresso in acque territoriali o interne francesi di una barca da diporto battente bandiera straniera da un porto straniero è vietato se la destinazione di questa barca è un porto, uno scalo o un ancoraggio situato sulla costa francese. Questo divieto non si applica alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera che transitano secondo le regole del passaggio innocente nelle acque territoriali francesi.
Questo divieto non si applica alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera monegasca autorizzate a navigare liberamente nelle acque territoriali francesi.
ARTICOLO 4 Per motivi di salute, l’organizzazione di eventi nautici in mare è vietata.
ARTICOLO 5 Le violazioni del presente decreto espongono i loro autori alle azioni penali e alle sanzioni previste dagli articoli 131-13 e R. 610-5 del codice penale, dagli articoli L. 5242-2 e L. 5243-6 del codice dei trasporti e dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2007-1167 del 2 agosto 2007 di cui sopra.
ARTICOLO 6 Il presente Ordine abroga l’Ordine prefettizio n°071/2020 del 18 maggio 2020.
ARTICOLO 7 I direttori dipartimentali dei territori e del mare del lungomare mediterraneo, gli ufficiali e gli agenti autorizzati in materia di polizia della navigazione sono responsabili, ciascuno nella propria zona, dell’esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato negli atti amministrativi della prefettura marittima del Mediterraneo.

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