CONTROLLO DI COVID-19 – MISURE PER ALLEVIARE IL CONTENIMENTO IN MARE

Trovate qui sotto l’ordine prefettizio dell’8 maggio 2020, relativo alla regolamentazione delle navi e delle attività marittime.

DECRETO PREFETTIZIO N. 062 / 2020 CHE DISCIPLINA LA NAVIGAZIONE DELLE NAVI E LE ATTIVITÀ MARITTIME NELLE ACQUE INTERNE E TERRITORIALI FRANCESI DEL MEDITERRANEO PER FAR FRONTE ALL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS DEL 2019 (COVID-19).

Elenco degli articoli del decreto dell’8 maggio 2020:
ARTICOLO 1: il presente decreto si applica da lunedì 11 maggio a domenica 1° giugno 2020 alle date comprese nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nonché ai corpi idrici delle lagune e degli stagni salati del demanio marittimo pubblico.
ARTICOLO 2: al fine di contenere la diffusione del virus covide-19 e soggetti ai poteri dei sindaci in virtù dell’articolo L.2213-23 del Codice Generale delle Comunità Territoriali e a quelli dell’autorità investita del potere di polizia portuale in virtù dell’articolo L. 5331-8 del Codice dei Trasporti :
Le imbarcazioni da diporto battenti bandiera francese o straniera che approdano in un porto, che attraccano e si fermano, sono limitate, lungo la linea di costa, a una distanza massima di 54 miglia nautiche (circa 100 km) dal porto di origine o dalla boa di ormeggio. Lo sbarco dei passeggeri a terra deve avvenire nel rispetto delle misure a terra (in particolare la regola dei 100 km da casa), o in caso di comprovata emergenza;
Gli yacht battenti bandiera francese o straniera non possono imbarcare più di 10 passeggeri.
ARTICOLO 3: è vietato l’ingresso in acque territoriali o interne francesi di una barca da diporto battente bandiera straniera da un porto straniero, se la destinazione di questa barca è un porto o uno scalo o un ancoraggio situato sulla costa francese. Questo divieto non si applica alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera che transitano secondo le regole del passaggio innocente nelle acque territoriali francesi.
Il capitano di un’imbarcazione da diporto battente bandiera francese, proveniente da un porto straniero, deve, all’entrata nel mare territoriale francese, dichiarare la propria situazione sanitaria al più vicino semaforo della marina francese. Le condizioni per la presente dichiarazione sanitaria sono riportate nell’allegato I.
ARTICOLO 4: Per motivi di salute, l’organizzazione di eventi nautici in mare è vietata.
ARTICOLO 5: Le violazioni del presente decreto espongono i loro autori alle azioni penali e alle sanzioni previste dagli articoli 131-13 e R. 610-5 del codice penale, dagli articoli L. 5242-2 e L. 5243-6 del codice dei trasporti e dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2007-1167 del 2 agosto 2007 di cui sopra.
ARTICOLO 6: Il presente Ordine annulla e sostituisce a partire da lunedì 11 maggio 2020 (ore 00:00) l’Ordine Prefettizio n° 054/2020 del 24 aprile 2020.
ARTICOLO 7: I Direttori dipartimentali dei territori e del mare della costa marittima mediterranea, gli ufficiali e gli agenti autorizzati in materia di polizia della navigazione sono responsabili, ciascuno nel proprio caso, dell’esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella raccolta degli atti amministrativi della Prefettura marittima mediterranea.

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