Trovate qui sotto l’ordine prefettizio del 24 aprile 2020, relativo alla regolamentazione delle navi e delle attività marittime.
Avete molte domande sull’attuazione del decreto 54/2020, cliccate sul link sottostante per ottenere le risposte a queste domande:
Elenco degli articoli del decreto del 24 aprile 2020:
ARTICOLO 1 Il presente decreto si applica nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nonché nei corpi idrici delle lagune e degli stagni salati del demanio marittimo pubblico fino al termine delle misure adottate dal Governo per regolamentare i viaggi.
ARTICOLO 2 Al fine di prevenire la diffusione del virus covide-19 e fatte salve le competenze dei sindaci in virtù dell’articolo L.2213-23 del Codice Generale delle Comunità Territoriali, le attività nautiche sono vietate. Per quanto riguarda la navigazione marittima, e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, sono autorizzate solo le navi di seguito elencate:
navi commerciali che forniscono collegamenti logistici;
Navi che forniscono un servizio di trasporto di personale al fine di sollevare gli equipaggi delle navi commerciali (subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 del presente decreto);
navi da pesca professionale utilizzate nell’ambito della loro attività di pesca;
navi passeggeri che forniscono un servizio di linea su base di continuità territoriale ;
navi professionali che forniscono rifornimenti alle isole della costa mediterranea francese;
Imbarcazioni da diporto per residenti permanenti, che dimostrino la residenza principale su un’isola ai sensi dell’articolo 150 U del Codice Generale delle Imposte, al solo scopo di rifornire la famiglia, per viaggi diretti al porto continentale più vicino;
navi da crociera e navi passeggeri non di linea il cui porto di scalo è accettato dall’autorità di polizia portuale ;
navi utilizzate per lavori su infrastrutture e impianti in mare, per la protezione dall’erosione costiera o nei porti ;
navi che partecipano a campagne di ricerca scientifica marina o a campagne di interesse strategico, nonché a campagne di monitoraggio autorizzate dall’autorità marittima o dai prefetti dei dipartimenti costieri;
navi in riparazione in un cantiere navale come parte di un convoglio o di prove in mare;
navi professionali che forniscono un servizio di pilotaggio;
navi che forniscono servizi di bunkeraggio a beneficio di altre navi.
Anche queste navi sono autorizzate ad ancorare in conformità alle norme vigenti. I comandanti delle navi la cui navigazione rimane autorizzata in conformità alle esclusioni sopra elencate e gli operatori dei cantieri navali devono presentare una dichiarazione (vedi documento in allegato 1), con un preavviso di 72 ore (giorni lavorativi) prima del loro spostamento, al seguente indirizzo e-mail: contact@premar-mediterranee.gouv.fr e conservarne una copia a bordo durante la navigazione. In assenza di risposta da parte dell’autorità marittima entro 72 ore (giorni lavorativi), il movimento sarà considerato autorizzato.
ARTICOLO 3 Per motivi di ordine pubblico, è inoltre vietata l’organizzazione di qualsiasi evento nautico in mare.
ARTICOLO 4 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 del presente decreto, ogni nave battente bandiera straniera è autorizzata ad esercitare il diritto di passaggio inoffensivo per attraversare, in modo continuo e rapido, il mare territoriale francese o per raggiungere l’alto mare. Ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie di navi elencate all’articolo 2, le navi straniere non sono autorizzate ad ancorare o a fermarsi lungo le coste francesi, salvo le eccezioni previste dall’articolo 2 del decreto n. 85-185 del 6 febbraio 1985 e nei casi di forza maggiore.
ARTICOLO 5 Le navi battenti bandiera francese e straniera soggette ai divieti del presente decreto sono autorizzate a rientrare nel loro porto di origine sulla costa mediterranea francese a condizione che abbiano fatto una dichiarazione, con un preavviso di 72 ore (giorni lavorativi) prima del loro arrivo, al seguente indirizzo e-mail: contact@premar-mediterranee.gouv.fr. In assenza di risposta da parte dell’autorità marittima entro 72 ore (giorni lavorativi), il movimento sarà considerato autorizzato.
ARTICOLO 6 Il soccorso in mare degli equipaggi è autorizzato, per le navi commerciali francesi e straniere, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nel rispetto della normativa vigente, in un punto d’ingresso definito all’art. 6.