Ritroverete qui di seguito l'ordinanza prefettizia del 2 giugno 2020, concernente la regolamentazione delle navi e delle attività marittime.

ORDINANZA PREFETTIZIA N. 104/2020 CHE REGOLA LA NAVIGAZIONE DELLE NAVI E LE ATTIVITÀ MARITTIME NELLE ACQUE INTERNE E TERRITORIALI FRANCESI DEL MEDITERRANEO PER AFFRONTARE L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS 2019 (COVID-19).

Elenco degli articoli del decreto del 2 giugno 2020:
  • ARTICOLO 1 Il presente decreto si applica dal 2 giugno al 15 giugno 2020, date incluse, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo nonché sugli specchi d'acqua delle lagune e degli stagni salmastri sul demanio marittimo.
  • ARTICOLO 2 In base alle spiagge vietate al pubblico dal prefetto di dipartimento, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 46 del decreto n. 2020-663 del 31 maggio 2020, la’il divieto di sosta e ancoraggio delle imbarcazioni da diporto, il varo di imbarcazioni e natanti dalle stesse imbarcazioni, è vietato in una fascia litoranea di 300 metri.
    Le restrizioni relative all'ancoraggio e all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto non si applicano in caso di rischio per le persone o per la sicurezza marittima.
  • ARTICOLO 3 L'ingresso nelle acque territoriali o interne francesi di un'imbarcazione da diporto battente bandiera estera proveniente da un porto estero è vietato, se la destinazione di questa nave è un porto, un punto di sosta o un ancoraggio situato sul litorale francese. Questo divieto non si applica alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera che transitano secondo le regole del passaggio inoffensivo nel mare territoriale francese.
    Questo divieto non si applica alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera monegasca, che sono autorizzate a navigare liberamente nelle acque territoriali francesi.
  • ARTICOLO 4 Per motivi di ordine sanitario, è vietata l'organizzazione di manifestazioni nautiche in mare.
  • ARTICOLO 5 Le violazioni del presente decreto espongono i loro autori alle azioni legali e alle pene previste dagli articoli 131-13 e R. 610-5 del codice penale, dagli articoli L. 5242-2 e L. 5243-6 del codice dei trasporti e dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2007-1167 del 2 agosto 2007 sopra citato.
  • ARTICOLO 6 Il presente decreto abroga il decreto prefettizio n. 071/2020 del 18 maggio 2020.
  • ARTICOLO 7 I direttori dipartimentali dei territori e del mare del litorale mediterraneo, gli ufficiali e gli agenti abilitati in materia di polizia della navigazione sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, dell'attuazione del presente decreto che sarà pubblicato nel racolte degli atti amministrativi della prefettura marittima del Mediterraneo.

 

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