ORDINANZA PREFETTIZIA N° 062 / 2020 CHE REGOLAMENTA LA NAVIGAZIONE DELLE NAVI E LE ATTIVITÀ MARITTIME NELLE ACQUE INTERNE E TERRITORIALI FRANCESI DEL MEDITERRANEO PER FAR FRONTE ALL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS 2019 (COVID-19).
Elenco degli articoli del decreto dell'8 maggio 2020:
- ARTICOLO 1: Il presente decreto si applica da lunedì 11 maggio a domenica 1° giugno 2020, date incluse, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nonché sugli specchi d'acqua delle lagune e degli stagni salmastri sul demanio marittimo.
- ARTICOLO 2: al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e salvo le competenze dei sindaci ai sensi dell'articolo L.2213-23 del codice generale delle collettività territoriali e quelle dell'autorità investita del potere di polizia portuale ai sensi dell'articolo L. 5331-8 del codice dei trasporti:
- L'escale in un porto, l'ancoraggio e la sosta di navi da diporto battenti bandiera francese o straniera sono limitati, lungo il litorale, a una distanza massima di 54 miglia nautiche (circa 100 km) dal loro porto di appartenenza o dal loro ormeggio. Lo sbarco dei passeggeri a terra deve rispettare le misure terrestri (in particolare la regola dei 100 km dal domicilio), salvo casi di comprovata urgenza; ;
- le navi da diporto battenti bandiera francese o straniera non è consentito l'imbarco a più di 10 passeggeri.
- ARTICOLO 3: l'ingresso nelle acque territoriali o interne francesi l'amarrage d'un navire de plaisance battant pavillon étranger en provenance d'un port étranger est interdit, si la destination de ce navire est un port, une escale ou un mouillage situé sur le littoral français. Questo divieto non si applica alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera che transitano secondo le regole del passaggio inoffensivo nel mare territoriale francese.
Il comandante di un'imbarcazione da diporto battente bandiera francese, proveniente da un porto estero, deve, al momento dell'ingresso nelle acque territoriali francesi, dichiarare la propria situazione sanitaria al più vicino semaforo della Marina nazionale. Le condizioni di tale dichiarazione sanitaria sono specificate nell'Allegato I.
- ARTICOLO 4: per misure di ordine sanitario, l'organizzazione di manifestazioni nautiche in mare è vietata.
- ARTICOLO 5: Le infrazioni al presente decreto espongono i loro autori alle azioni giudiziarie e alle pene previste dagli articoli 131-13 e R. 610-5 del codice penale, dagli articoli L. 5242-2 e L. 5243-6 del codice dei trasporti e dagli articoli 6 e 7 del decreto n° 2007-1167 del 2 agosto 2007 sopracitati.
- ARTICOLO 6: il presente provvedimento annulla e sostituisce a partire da lunedì 11 maggio 2020 (00:00) l'ordinanza prefettizia n. 054/2020 del 24 aprile 2020.
- ARTICOLO 7: i direttori dipartimentali dei territori e del mare del litorale marittimo Mediterraneo, gli ufficiali e gli agenti autorizzati in materia di polizia della navigazione sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nel bollettino degli atti amministrativi della prefettura marittima del Mediterraneo.