Trovate qui di seguito l'ordinanza prefettizia del 24 aprile 2020, riguardante la regolamentazione delle navi e delle attività marittime.
Le vostre domande sono numerose sulle modalità di attuazione del decreto 54/2020, cliccate sul link sottostante per avere le risposte a queste domande:
Elenco degli articoli del decreto del 24 aprile 2020:
- ARTICOLO 1 Il presente decreto si applica nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nonché nei bacini delle lagune e degli stagni salati del demanio marittimo, fino alla scadenza delle misure stabilite dal Governo per la regolamentazione degli spostamenti.
- ARTICOLO 2 Al fine di prevenire la diffusione del virus covid-19 e nell'ambito delle competenze dei sindaci in virtù dell'articolo L.2213-23 del codice generale delle collettività territoriali, le attività nautiche sono vietate. Per quanto riguarda la navigazione marittima, e, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, la nave tra quelle elencate di seguito resta solo autorizzata :
- navi commerciali che assicurano collegamenti logistici; ;
- navi che effettuano un servizio di trasporto di personale ai fini del ricambio degli equipaggi di navi commerciali (fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 6 del presente decreto); ;
- navi da pesca professionali utilizzati nell'ambito della loro attività di pesca; ;
- navi passeggeri che assicurano un servizio regolare a titolo di continuità territoriale; ;
- navi professionali che assicurano l'approvvigionamento delle isole della costa del Mediterraneo francese; ;
- imbarcazioni da diporto dei residenti permanenti, che giustifichino la residenza principale su un'isola ai sensi dell'articolo 150 U del Codice generale delle imposte, solo per garantire l'approvvigionamento dell'abitazione, per spostamenti diretti con il porto continentale più vicino; ;
- navi da crociera e navi passeggeri non di linea il cui scalo è autorizzato dall'autorità investita del potere di polizia portuale; ;
- navi impiegate nell’ambito di lavori relativi a infrastrutture e opere in mare, alla protezione contro l’erosione costiera o nei porti; ;
- navi che partecipano a campagne di ricerca scientifica marina o di interesse strategico, nonché a campagne di monitoraggio autorizzate dall’autorità marittima o dai prefetti dei dipartimenti costieri; ;
- navi in riparazione presso un cantiere navale nell'ambito di un trasferimento o di una prova in mare; ;
- navi professionali che forniscono un servizio di pilotaggio; ;
- navi che forniscono servizi di approvvigionamento ad altre navi.
Tali navi sono inoltre autorizzate ad ancorare nel rispetto della normativa vigente. I comandanti delle navi la cui navigazione rimane autorizzata in conformità alle esclusioni di cui sopra e gli operatori dei cantieri navali devono effettuare una dichiarazione (cfr. documento allegato 1), con un preavviso di 72 ore (giorni lavorativi) prima del loro movimento, all'indirizzo di posta elettronica seguente: contact@premar-mediterranee.gouv.fr e conservare una copia a bordo durante la navigazione. In assenza di risposta dall'autorità marittima entro 72 ore (giorni lavorativi), il movimento sarà considerato autorizzato.
- ARTICOLO 3 Per motivi di ordine pubblico, l'organizzazione di qualsiasi manifestazione nautica in mare è altresì vietata.
- ARTICOLO 4 Salvo quanto disposto all'articolo 5 del presente decreto, Ogni nave battente bandiera straniera è autorizzata a esercitare il proprio diritto di passaggio inoffensivo al fine di attraversare, in modo continuo e rapido, il mare territoriale francese o di raggiungere il mare aperto. Ad eccezione di quelle che rientrano nelle categorie di navi elencate all’articolo 2, le navi straniere non sono autorizzate ad ancorare o a fare scalo lungo le coste francesi, salvo eccezioni previste dall'articolo 2 del decreto n°85-185 del 6 febbraio 1985 e in caso di forza maggiore.
- ARTICOLO 5 Le navi francesi e battenti bandiera straniera soggette ai divieti del presente decreto sono autorizzate a raggiungere il loro porto di appartenenza sul litorale francese del Mediterraneo, a condizione di aver effettuato una dichiarazione, con un preavviso di 72 ore. (giorni lavorativi) prima del loro arrivo, al seguente indirizzo e-mail: contact@premar-mediterranee.gouv.fr. In assenza di risposta da parte dell’autorità marittima entro 72 ore (giorni lavorativi), la manovra sarà considerata autorizzata.
- ARTICOLO 6 I cambi di equipaggio in mare sono autorizzati, per le navi mercantili francesi ed estere, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, nel rispetto della normativa vigente, al diritto di un punto di ingresso ai sensi dell'articolo R3115-6 del codice della sanità pubblica e della normativa relativa al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (vedi allegato II), a condizione che:
- ottenere previamente l'accordo dell'autorità portuale del punto di ingresso nel cui ambito è prevista l'operazione e trasmetterlo per iscritto all'autorità marittima; ;
- dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto prefettizio n. 38/2020 che fissa le modalità di applicazione alle navi all’ancora, nelle acque territoriali e interne francesi del Mediterraneo, delle misure governative di controllo sanitario decise per far fronte all'epidemia da coronavirus 2019 (covid-19) del 23 marzo 2020; ;
- informazioni preventive all'autorità marittima all'indirizzo di posta elettronica seguente: lagarde@mrccfr.eu, in copia a contact@premar-mediterranee.gouv.fr, 72 ore (giorni lavorativi) prima dell'operazione e la conferma dell'accordo scritto preventivo dell'autorità portuale del punto di ingresso in corrispondenza del quale è prevista l'operazione; ;
- di un contatto VHF con il CROSS competente un'ora prima dell'inizio dell'operazione e una volta terminata l'operazione; ;
- di condizioni meteorologiche compatibili con l’operazione, e in tutti i casi con stato del mare pari o inferiore a 3, vento stabilizzato inferiore a venticinque nodi.
- ARTICOLO 7 Le navi commerciali francesi e stranieri che beneficiano dei servizi di approvvigionamento in mare, nelle acque interne e territoriali francesi del Mediterraneo, sono autorizzati a effettuare tali movimentazioni nel rispetto della normativa vigente, a condizione che:
- dall'ottenimento preventivo di un accordo dell'autorità portuale del porto in cui l'operazione è prevista e dalla sua trasmissione per iscritto all'autorità marittima; ;
- di informazioni preventive all'autorità marittima all'indirizzo di posta elettronica lagarde@mrccfr.eu, in copia a contact@premar-mediterranee.gouv.fr, 72 ore (giorni lavorativi) prima dell'operazione e comprovanti l'accordo scritto preventivo dell'autorità portuale del porto in cui è prevista l'operazione; ;
- di un contatto VHF con il CROSS competente un'ora prima dell'inizio dell'operazione e una volta terminata l'operazione; ;
- di condizioni meteorologiche compatibili con l’operazione, e in tutti i casi con stato del mare pari o inferiore a 3, vento stabilizzato inferiore a venticinque nodi.
- ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
- navi o imbarcazioni dello Stato; ;
- navi o imbarcazioni in missione di assistenza, soccorso o protezione dell'ambiente marino; ;
- navi o imbarcazioni professionali che contribuiscono a una missione di servizio pubblico; ;
- navi o imbarcazioni di una collettività territoriale incaricati della sorveglianza e della sicurezza del bacino idrografico.
- ARTICOLO 9 Le violazioni del presente decreto espongono i loro autori alle azioni legali e alle pene previste dagli articoli 131-13 e R. 610-5 del codice penale, dagli articoli L. 5242-2 e L. 5243-6 del codice dei trasporti e dagli articoli 6 e 7 del decreto n. 2007-1167 del 2 agosto 2007 sopra citato.
- ARTICOLO 10 Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prefettizio n. 037/2020 del 20 marzo 2020.
- ARTICOLO 11 I direttori dipartimentali dei territori e del mare della facciata marittima del Mediterraneo, gli ufficiali e gli agenti abilitati in materia di polizia della navigazione sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, del'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nel bollettino degli atti amministrativi della prefettura marittima del Mediterraneo